COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.P.D. Arcobaleno Favara (Ag) – avverso provvedimenti diversi a carico di propri calciatori e inibizione del dirigente Cacioppo Rosario fino al 30-9-2012 – Gara Campionato Allievi Provinciali/C: A.S.D. Giunone Calcio/A.P.D. Arcobaleno del 05/03/2011 – C.U. 42 Agrigento del 09/03/2011 Procedimento 49/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.P.D. Arcobaleno Favara (Ag) - avverso provvedimenti diversi a carico di propri calciatori e inibizione del dirigente Cacioppo Rosario fino al 30-9-2012 - Gara Campionato Allievi Provinciali/C: A.S.D. Giunone Calcio/A.P.D. Arcobaleno del 05/03/2011 - C.U. 42 Agrigento del 09/03/2011 Procedimento 49/B Ricorre la società A.P.D. Arcobaleno nell’intento di avere annullate alcune sanzioni disciplinari e di averne ridotte altre di propri tesserati responsabili di condotte violente, minacciose, irriguardose e offensive nei confronti dell’Arbitro. Le giustificazioni appaiono soggettive e tendenti ad evidenziare errori e contraddizioni dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva: dall’attenta disamina del rapporto arbitrale emerge, chiara, inequivocabile e incontrovertibile, la esecrabile e censurabile condotta violenta posta in essere dal dirigente Cacioppo Rosario e da tutti i calciatori sanzionati non solo per l’aggressione fisica all’arbitro, ma anche verbale; i fatti, gravi ed irresponsabili, sono stati posti in essere e giustamente rubricati e sanzionati dal Giudice Sportivo di 1° grado; questa Decidente, ribadendo che l’art. 35, al comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva, acclara che i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non ritiene di potere riformare “in melius” alcuna delle sanzioni impugnate dalla ricorrente; avuto riguardo alla squalifica per 2 gare inflitta al calciatore Costanza Vincenzo, si evidenzia che l’art. 45 del C.G.S. al comma 3 lettera a) dichiara non impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 gare. P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello proposto dalla società A.P.D. Arcobaleno Favara e di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a € 65,00=
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