COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Troina (En) avverso squalifica per quattro gare dei calciatori Cantagallo Giuseppe Fabio, Musumeci Antonio, Romano Salvatore, Sciuto Carmelo Angelo e squalifica per tre gare del calciatore Vitale Luigi – gara Campionato Promozione/C: Troina/Città di Acireale del 23/03/2011 – C.U. 389 LND del 25/03/2011 Procedimento 255/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Troina (En) avverso squalifica per quattro gare dei calciatori Cantagallo Giuseppe Fabio, Musumeci Antonio, Romano Salvatore, Sciuto Carmelo Angelo e squalifica per tre gare del calciatore Vitale Luigi - gara Campionato Promozione/C: Troina/Città di Acireale del 23/03/2011 - C.U. 389 LND del 25/03/2011 Procedimento 255/A Avverso il provvedimento a margine riportato ha presentato ricorso la società A.S.D. Troina. Preliminarmente va detto che sul C.U. 119/A del 17/01/2011, e nei successivi, è riportata la nota relativa all’abbreviazione dei termini procedurali nel caso di reclamo al Giudice Sportivo o appelli alla Commissione Disciplinare Territoriale: “omissis…….per i procedimenti di 2° ed ultima istanza avanti la C.D.T. gli eventuali ricorsi dovranno pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del G.S.”. Poiché il superiore atto di appello è pervenuto oltre il termine sopra indicato e non è stato depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro il predetto termine, lo stesso deve ritenersi inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina con l’addebito della tassa reclamo pari a €. 130,00=
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it