COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Ass. Pol. Mistretta (Me) avverso squalifica calciatore Lipari Alessio fino al 06 aprile 2016, inibizione per dirigente sig. Frasconà sino al 06 aprile 2016, squalifica calciatori Lombardo Vito e Bacilleri Antonino per tre gare, ammenda di €. 1.000,00 – Gara juniores regionale fase finale Mistretta/Tiger del 06 aprile 2011- Comunicato Ufficiale 416 del 08 aprile 2011 Procedimento 286/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Ass. Pol. Mistretta (Me) avverso squalifica calciatore Lipari Alessio fino al 06 aprile 2016, inibizione per dirigente sig. Frasconà sino al 06 aprile 2016, squalifica calciatori Lombardo Vito e Bacilleri Antonino per tre gare, ammenda di €. 1.000,00 - Gara juniores regionale fase finale Mistretta/Tiger del 06 aprile 2011- Comunicato Ufficiale 416 del 08 aprile 2011 Procedimento 286/A In ordine ai provvedimenti indicati in epigrafe, propone appello la società Ass. Pol. Mistretta, in quanto detti provvedimenti non corrispondono esattamente allo svolgimento dei fatti accaduti. Sostiene la ricorrente che a seguito dell’espulsione del giocatore Lipari Alessio, l’Arbitro è stato vittima di aggressione da parte di un tifoso e non è stato più lucido nel descrivere i fatti denunciati e chiede una congrua riduzione sia nei confronti dei tesserati che per l’ammenda comminata. La Commissione Disciplinare Territoriale letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva che la condotta posta in essere dai tesserati della società Ass. Pol. Mistretta, certamente grave, è stata altamente antisportiva e contraria a qualsiasi norma comportamentale. Le memorie presentate dalla parte ricorrente contrastano, e non trovano riscontro alcuno, con quanto scritto nel proprio referto dall’Arbitro il quale descrive in maniera chiara quanto accaduto mettendo in evidenza la gravità delle violenze perpetrate nei suoi confronti sia da parte del calciatore Lipari Alessio, sia da parte del Sig. Frasconà Vincenzo, i quali lo colpivano ripetutamente con calci e pugni mentre lo stesso Arbitro era stato preso per il collo e gettato per terra da un’ individuo entrato nel frattempo nel rettangolo di giuoco. Il Direttore di gara, vittima di tale aggressione, riusciva a lasciare il terreno di giuoco con l’aiuto dei tesserati della società Tiger che, intervenuti per evitare ulteriori incidenti, lo accompagnavano successivamente al vicino Pronto Soccorso di Mistretta dove veniva refertato con cinque giorni di prognosi. In merito inoltre ai calciatori Lombardo Vito e Bacilleri Antonino, si rileva che gli stessi si rendevano colpevoli di frasi offensive e volgari nei confronti dell’Arbitro che in quel momento subiva la violenza dei tesserati della Ass. Pol. Mistretta. Per quanto attiene infine all’ammenda inflitta, si fa rinvio al dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto per quanto attiene la squalifica dei calciatori e l’inibizione del dirigente e di determinare l’ammenda in €. 750,00, senza addebito della tassa reclamo.
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