COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Salina (Me) avverso delibera del Giudice Sportivo di 1° grado – Gara Calcio 5 Serie D (Me): Sporting Real Villafranca/Salina del 17/03/2011 – Comunicato Ufficiale 53 ME del 25/03/2011 Procedimento 56/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Salina (Me) avverso delibera del Giudice Sportivo di 1° grado – Gara Calcio 5 Serie D (Me): Sporting Real Villafranca/Salina del 17/03/2011 – Comunicato Ufficiale 53 ME del 25/03/2011 Procedimento 56/B Ricorre la società interessata, sostenendo di avere ottemperato all’obbligo dell’utilizzo di almeno due calciatori nati dall’01/01/1990. Il Giudice di 1° grado è incorso in errore giudicando il calciatore Barbuto Gianluca come un partecipante alla gara, perché depennato in distinta. Sostiene la ricorrente che trattasi di mero errore nel trascrivere la relativa distinta perché, sostiene, il calciatore ha partecipato alla gara di che trattasi. Chiede l’annullamento della decisione statuita dal Giudice di 1° esame. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il ricorso, esaminati gli atti di gara, osserva: va subito precisato che la distinta di gara della ricorrente è stata prodotta così come agli atti acquisita, né la società interessata ha provveduto alla sua correzione ed in particolare soprattutto nella copia consegnata alla controparte; tuttavia, avvertitane l’opportunità, ha chiesto al Direttore di Gara maggiori elementi di conoscenza in ordine alla regolarità delle distinte di gara; l’Arbitro, con propria nota acquisita agli atti, ha dichiarato che “i calciatori indicati in distinta, ma cancellati, non hanno preso parte alla gara”; alla luce di tali risultanze si ritiene corretto e legittimo il deliberato statuito in primo grado che, conseguentemente, va confermato. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto, confermando quanto in primo grado deliberato, e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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