COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Castel di Judica (CT) avverso inibizione dirigenti Pistorio Santo fino al 30-11-2011, Cutrona Vittorio fino al 30-05-2011, Pisasale Paolo fino al 15-05-2011 – squalifica calciatori Recupero Dario e Spina Giuseppe per 2 gare – Gara Campionato 1° Ctg/F: Libertas Rari Nantes/Castel di Judica del 02/04/2011- C.U. 413/LND del 07/04/2011 Procedimento 285/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Castel di Judica (CT) avverso inibizione dirigenti Pistorio Santo fino al 30-11-2011, Cutrona Vittorio fino al 30-05-2011, Pisasale Paolo fino al 15-05-2011 - squalifica calciatori Recupero Dario e Spina Giuseppe per 2 gare - Gara Campionato 1° Ctg/F: Libertas Rari Nantes/Castel di Judica del 02/04/2011- C.U. 413/LND del 07/04/2011 Procedimento 285/A La società A.S.D. Castel di Judica ha presentato appello avverso i provvedimenti riportati in epigrafe; asserisce che i fatti elencati e descritti dall’arbitro sul proprio referto siano “non veritieri e inconcepibili” e nega le condotte poste in essere dai propri tesserati sanzionati dal Giudice Sportivo; chiede pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: dalla lettura del referto arbitrale si evincono chiare ed inequivocabili le condotte antiregolamentari e censurabili tenute a fine gara dai tesserati “de quo”. Appaiono debitamente descritti i contegni minacciosi, offensivi ed irriguardosi dei dirigenti Pistorio Santo e Pisasale Paolo, nonché la condotta offensiva del dirigente Cutrona Vittorio; acclarato l’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. secondo il quale i referti arbitrali e degli assistenti godono di fede privilegiata; acclarato pure che i fatti descritti dall’arbitro esistono, sono stati posti in essere e debitamente sanzionati e rubricati dal Giudice di primo esame; ritenuto che il dirigente Cutrona Vittorio si è limitato a profferire una sola frase offensiva senza reiterare la condotta non regolamentare nei confronti dell’arbitro, questo Organo Giudicante ritiene di riformare, come riportato in dispositivo, solo il provvedimento a lui riferentesi, confermando tutti gli altri impugnati dalla società ricorrente. In merito alle squalifiche per 2 gare comminate ai calciatori Recupero Dario e Spina Giuseppe, si ricorda che in ottemperanza al C.G.S. le suddette non sono impugnabili e pertanto l’inerente appello è inammissibile; P.Q.M. DELIBERA di determinare fino al 30-04-2011 l’inibizione al dirigente Cutrona Vittorio; di confermare gli altri provvedimenti assunti in primo grado di giudizio; di dichiarare inammissibile l’appello relativo ai calciatori Recupero Dario e Spina Giuseppe. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo alla società A.S.D. Castel di Judica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it