COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Akragas Calcio (Ag) avverso squalifica calciatore Agozzino Riccardo per 8 gare – gara Campionato Eccellenza/A: Akragas Calcio/A.S.D Valderice del 03/04/2011 – C.U. 413 LND del 07/04/2011 Procedimento 288/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Akragas Calcio (Ag) avverso squalifica calciatore Agozzino Riccardo per 8 gare - gara Campionato Eccellenza/A: Akragas Calcio/A.S.D Valderice del 03/04/2011 - C.U. 413 LND del 07/04/2011
Procedimento 288/A
Avverso il provvedimento a margine riportato ha presentato ricorso la società A.S.D. Akragas Calcio. Preliminarmente va detto che sul C.U. 119/A del 17/01/2011, e nei successivi, è riportata la nota relativa all’abbreviazione dei termini procedurali nel caso di appello alla Commissione Disciplinare Territoriale: “omissis…….per i procedimenti di 2° ed ultima istanza avanti la C.D.T. gli eventuali ricorsi dovranno pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del G.S.”. Poiché il superiore atto di appello, spedito il 12/04/2011, è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Sicilia in data 14/04/2011 oltre il termine sopra indicato , lo stesso deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Akragas Calcio con l’addebito della tassa reclamo pari a €. 130,00=
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