COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale P.G.S. Dilettantistica Madre Teresa di Calcutta (TP) avverso inibizione fino al 19/03/2016 dell’allenatore Gesone Gioacchino – gara Campionato Calcio a 5/D: Borgata Terrenove/Madre Teresa di Calcutta del 19-03-2011 – Comunicato Ufficiale 50 TP del 24/03/2011 Procedimento 53/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale P.G.S. Dilettantistica Madre Teresa di Calcutta (TP) avverso inibizione fino al 19/03/2016 dell’allenatore Gesone Gioacchino - gara Campionato Calcio a 5/D: Borgata Terrenove/Madre Teresa di Calcutta del 19-03-2011 – Comunicato Ufficiale 50 TP del 24/03/2011 Procedimento 53/B La società P.G.S. Dilettantistica Madre Teresa di Calcutta ha inoltrato ricorso avverso il provvedimento riportato in epigrafe. La ricorrente ritiene le argomentazioni riportate dall’arbitro sul proprio referto, “non veritiere, prive di qualsiasi fondamento, calunniose e gravemente diffamatorie”. Dopo una soggettiva descrizione dei fatti, sottolineando “un evidente stato confusionale dell’arbitro”, conclude chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore Gesone Gioacchino e, in via subordinata, la riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, sentito il rappresentante legale della società che all’udienza dibattimentale del 12/04/2011 ha ribadito la tesi difensiva riportata in appello, osserva: nel supplemento allegato al rapporto di gara dell’arbitro è descritto in modo chiaro ed inequivocabile l’ignobile gesto perpetrato dall’allenatore della società appellante Gesone Gioacchino, che a fine gara aggrediva alle spalle l’arbitro che si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, con un calcio al fianco sinistro ed un pugno allo zigomo destro che lo facevano accasciare a terra dove veniva colpito con calci da altri tesserati della medesima società; avvisati i carabinieri e l’ambulanza, veniva accompagnato al pronto soccorso di Marsala per le cure del caso da dove veniva dimesso con una prognosi di 6 giorni; i suddetti fatti sono stati posti in essere e giustamente rubricati e sanzionati dal Giudice di primo esame; le argomentazioni dell’appello non appaiono né conducenti né esimenti delle violenze perpetrate dall’allenatore Gesone Gioacchino che con il suo censurabile comportamento nei confronti dell’arbitro si è macchiato di un’azione per la quale la pena da irrogarsi non può che essere la squalifica nel suo massimo edittale; P.Q.M. DELIBERA di confermare all’allenatore Gesone Gioacchino della società P.G.S. Dilettantistica Madre Teresa di Calcutta la squalifica fino al 19-03-2016 nonché l’addebito della tassa reclamo di €. 130,00 alla società ricorrente.
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