COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Golisano Calcio (Pa) avverso squalifiche calciatori Asciutto Salvatore e Asciutto Giuseppe fino al 28/02/2012 – gara Campionato 3° Ctg/A: Golisano/Petralia Sottana del 26/03/2011 – Comunicato Ufficiale 33/Pa del 01/04/2011 Procedimento 55/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Golisano Calcio (Pa) avverso squalifiche calciatori Asciutto Salvatore e Asciutto Giuseppe fino al 28/02/2012 - gara Campionato 3° Ctg/A: Golisano/Petralia Sottana del 26/03/2011 – Comunicato Ufficiale 33/Pa del 01/04/2011 Procedimento 55/B Preliminarmente si osserva che questa Commissione Disciplinare Territoriale, con proprio provvedimento n. 55/B pubblicato sul C.U. 423 del 13-04-2011, ha ritenuto che l’appello riportato a margine fosse stato prodotto oltre il termine previsto in materia dal Codice di Giustizia Sportiva. Quanto sopra per un mero errore nella data riportata su di un atto ufficiale. Pertanto il suddetto provvedimento va considerato come non emesso e quindi annullato. Entrando nel merito del ricorso stesso, esso riporta una descrizione soggettiva, a difesa dei fatti contestati da parte della società ricorrente, diversi da quelli riferiti dall’arbitro nel proprio rapporto. La società chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati e in subordine una riduzione delle pene irrogate dal giudice di primo esame rapportata all’effettiva gravità dei fatti “de quo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: dalla lettura del referto arbitrale, che come previsto dall’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare, emerge in maniera chiara la censurabile condotta posta in essere dai due calciatori Asciutto Salvatore e Asciutto Giuseppe, i quali, dopo averlo spintonato violentemente ed espresso frasi di tono fortemente minaccioso ed offensive, premendo i pugni sul torace dell’Arbitro, gli procuravano forte dolore; non soddisfatti, reiteravano la suddetta condotta, trattenendogli le braccia e stringendogli con forza i polsi, procurandogli ulteriore forte dolore, nell’intento di non fargli estrarre il cartellino per i dovuti provvedimenti disciplinari; la difesa posta a sostegno dell’odierno appello dalla società ricorrente non appare né conducente né esimente dell’indegna condotta attuata dai propri tesserati; a tanto posto in essere e descritto minuziosamente dal Direttore di Gara, non si può che confermare quanto statuito in primo esame dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di confermare i provvedimenti di squalifica fino al 28/02/2012 ai calciatori Asciutto Salvatore e Asciutto Giuseppe della società A.S.D. Golisano Calcio e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00==
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