COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PGS Don Bosco Ardor Sales (Ct) avverso squalifica calciatore Neri Antonino fino al 31/5/2011- Gara 3° categoria/B /CT: Barriera 2007/PGS Ardor Sales del 27/03/2011 Comunicato Ufficiale 43/ CT del 30/03/2011 Procedimento 57/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PGS Don Bosco Ardor Sales (Ct) avverso squalifica calciatore Neri Antonino fino al 31/5/2011- Gara 3° categoria/B /CT: Barriera 2007/PGS Ardor Sales del 27/03/2011 Comunicato Ufficiale 43/ CT del 30/03/2011 Procedimento 57/B Contro il provvedimento indicato in epigrafe, propone appello la Società PGS Don Bosco Ardor Sales perché, sostiene la ricorrente, “che il calciatore Neri Antonino identificato con il N. 17 dall’arbitro non risulta da velina consegnata alle squadre a fine gara come calciatore espulso dal campo”. Chiede conseguentemente la società ricorrente l’annullamento della sanzione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva che quanto sostenuto dalla ricorrente è destituita di ogni fondamento, atteso che il calciatore Neri Antonino risulta scritto tra i giocatori espulsi nel verbalino di fine gara allegato al referto. Nel merito si rileva che i fatti contestati sono stati giustamente sanzionati dal Giudice di primo esame e pertanto i provvedimenti assunti non sono meritevoli di alcuna riforma. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto dalla società PGS Don Bosco Ardor Sales e di confermare la squalifica per il calciatore Neri Antonino fino al 31 Maggio 2011. Per l’effetto, di addebitare la relativa tassa, non versata, pari a €.130,00=
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