COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Makella Calcio (Pa) avverso punizione sportiva perdita della gara per 0-3 – gara Campionato 3° Ctg/A: A.S.D. Makella Calcio/Atletico Giardinello del 13/03/2011- Comunicato Ufficiale 34/PA del 07/04/2011. Procedimento 58/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Makella Calcio (Pa) avverso punizione sportiva perdita della gara per 0-3 - gara Campionato 3° Ctg/A: A.S.D. Makella Calcio/Atletico Giardinello del 13/03/2011- Comunicato Ufficiale 34/PA del 07/04/2011. Procedimento 58/B La società A.S.D. Makella Calcio nella gara disputata il 13/03/2011 vs la società Atletico Giardinello, ha schierato il calciatore Spera Giuseppe nato il 27/6/1977 regolarmente tesserato con la suddetta e non in regime di squalifica. La consorella Atletico Giardinello ha presentato reclamo al Giudice Sportivo credendo che il calciatore suddetto fosse lo stesso calciatore schierato dalla società A.S.D. Makella Calcio nella gara disputata il 27/02/2011 vs Sparta Palermo, ma nato il 07/10/1989, in seguito alla quale fu squalificato per quattro gare e quindi non idoneo alla partecipazione a quella del 13/03/2011. Il Giudice Sportivo adìto, con decisione pubblicata sul C.U. n.34 del 07/04/2011 comminava la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società A.S.D. Makella Calcio la quale, impugnato tale provvedimento, ha presentato rituale appello. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, esperite le ricerche di rito, osserva: Invero Spera Giuseppe n. il 27/06/1977 risulta essere calciatore diverso da Spera Giuseppe n. il 07/10/1989 (soggetto squalificato per quattro gare) , e quindi, il primo, avente pieno titolo a partecipare alla gara Makella-Atletico Giardinello del 13/03/2011. P.Q.M. DELIBERA di annullare in toto la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.34 del 07/04/2011 inerente la gara A.S.D. Makella Calcio/Atletico Giardinello del 13/03/2011, ripristinando il risultato conseguito in campo e, per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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