COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.441 del 26/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.P.D. Scicli (Rg) avverso squalifica per otto gare del calciatore Gazzè Stefano – gara Juniores Regionali Scicli/Spar Calcio del 12/04/2011 – Comunicato Ufficiale 430 del 15/04/2011 Procedimento 309/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.441 del 26/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
U.P.D. Scicli (Rg) avverso squalifica per otto gare del calciatore Gazzè Stefano – gara Juniores Regionali Scicli/Spar Calcio del 12/04/2011 – Comunicato Ufficiale 430 del 15/04/2011
Procedimento 309/A
Ricorre ritualmente la società U.P.D. Scicli avverso il provvedimento a margine riportato, sostenendo che quanto riferito dall’Arbitro nel proprio referto sarebbe frutto di una più che pesante descrizione del fatto contestato; si dilunga inoltre, la ricorrente, con proprie affermazioni difensive a favore del proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il Direttore di Gara indica in maniera chiara, e senza postulazione di dubbio alcuna, la condotta addebitata al calciatore Gazzè Stefano;
non si evincono, però, le conseguenze materiali del più che censurabile gesto posto in essere dal calciatore di che trattasi.
Pertanto questo Organo Giudicante ritiene di potere riformare il provvedimento impugnato come in dispositivo riportato.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Gazzè Stefano (U.P.D. Scicli), e, per l’effetto, senza addebito di tassa.
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