COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.454 del 03/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Atl. Giardinello (PA) avverso inibizione dirigente Galati Giancarlo fino al 30/06/2011 e squalifica calciatori Polizzi Gianfranco per 5 gare, Donato Luca per 4 gare, Caruso Giuseppe fino al 31/01/2012, Sapienza Vittorio fino al 31/12/2013 – Gara Campionato 3° categoria: Atletico Giardinello/Torrettese del 10/04/2011- Comunicato Ufficiale 35 PA del 13/04/2011. Procedimento 59/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.454 del 03/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Atl. Giardinello (PA) avverso inibizione dirigente Galati Giancarlo fino al 30/06/2011 e squalifica calciatori Polizzi Gianfranco per 5 gare, Donato Luca per 4 gare, Caruso Giuseppe fino al 31/01/2012, Sapienza Vittorio fino al 31/12/2013 – Gara Campionato 3° categoria: Atletico Giardinello/Torrettese del 10/04/2011- Comunicato Ufficiale 35 PA del 13/04/2011. Procedimento 59/B Contro il provvedimento indicato in epigrafe propone appello la società Atletico Giardinello la quale chiede la riduzione delle sanzioni per i tesserati Galati Giancarlo, Polizzi Gianfranco, Donato Luca e Caruso Giuseppe nonché l’annullamento della squalifica per il calciatore Sapienza Vittorio. Sostiene la ricorrente che i provvedimenti adottati non corrispondono ai fatti realmente accaduti ed in particolare precisa che per quanto attiene il calciatore Sapienza Vittorio, lo stesso è completamente estraneo ai fatti che gli sono stati contestati. Sostiene, inoltre, di potere documentare, con delle immagini televisive a sua discolpa, che quanto addebitato non risponde a verità. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva preliminarmente che le Norme Federali non consentono la visione di immagini televisive per dimostrare l’estraneità dei fatti di quanto sanzionato. In merito ai calciatori Donato Luca e Polizzi Gianfranco e al dirigente Galati Giancarlo rileva che gli stessi si rendevano colpevoli di gravi e censurabili comportamenti nei confronti del Direttore di gara, per averlo accerchiato, spintonato e minacciato a seguito dell’espulsione dei calciatori Donato Luca e Donato Francesco. Per quanto riguarda i calciatori Caruso Giuseppe e Sapienza Vittorio, precisa che entrambi assumevano un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti dell’Arbitro, il primo spintonandolo e prendendolo per un braccio provocandogli forte dolore, il secondo per aver lanciato violentemente il pallone contro lo stesso Direttore di gara provocandogli un fortissimo dolore con conseguente arrossamento nella zona lombare. Rilevato che quanto scritto dalla ricorrente è destituito di ogni fondamento atteso che le memorie a difesa non trovano alcun riscontro e sono totalmente contrarie a quanto riportato dal Direttore di gara. Acclarato che, per consolidata giurisprudenza, quanto evidenziato dall’Arbitro nel proprio referto di gara gode di fede privilegiata, questa Commissione ritiene che le sanzioni statuite dal Giudice di primo esame siano adeguate ai fatti contestati e non meritevoli di alcuna riforma. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare i provvedimenti assunti in primo grado per i tesserati tutti della società Atletico Giardinello. Per l’effetto, di addebitare la relativa tassa di € 130,00 non versata.
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