COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.464 del 10/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Gymnica Scordia (Ct) avverso squalifica 4 gare dei calciatori Cristofaro Salvatore e Scivoli Salvatore – Gara 1^ ctg/F (finale Play-off): Rinascita Melillese/A.S.D. Gymnica del 30/04/2011 – Comunicato Ufficiale 460 del 05/05/2011 Procedimento 318/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.464 del 10/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Gymnica Scordia (Ct) avverso squalifica 4 gare dei calciatori Cristofaro Salvatore e Scivoli Salvatore – Gara 1^ ctg/F (finale Play-off): Rinascita Melillese/A.S.D. Gymnica del 30/04/2011 – Comunicato Ufficiale 460 del 05/05/2011 Procedimento 318/A Ricorre ritualmente la A.S.D. Gymnica Scordia avverso i provvedimenti riportati in epigrafe. La società, dopo una soggettiva dettagliata e accorata descrizione dei fatti, chiede l’annullamento della squalifica del calciatore Scivoli Salvatore nonché la riduzione di quella relativa al calciatore Cristofaro Salvatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: dalla disamina del rapporto del Commissario di Campo, che in forza dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S. gode di fede privilegiata, si evince una descrizione degli incidenti di fine gara diversa da quanto enunciato nell’appello della società ricorrente; invero, per i due calciatori sanzionati, trattasi di atti di violenza posti in essere in relazione all’aggressione subita da calciatori avversari; il loro comportamento violento è particolarmente indicato dal Commissario di Campo nel suo rapporto sia per quanto concerne i soggetti autori, sia per coloro i quali hanno subito tali violenze, anche se in reazione; i fatti esistono, sono raccolti dal rapporto circostanziato del Commissario di Campo, e sono stati giustamente rubricati e sanzionati dal Giudice di primo esame. Purtuttavia, la condotta posta in essere dai due calciatori della società appellante non ha procurato danni fisici agli avversari oggetto di tale censurabile comportamento, ancorchè in reazione ad una aggressione subita. Pertanto, questo Organo Giudicante ritiene di potere riformare l’impugnato provvedimento come in dispositivo riportato. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in 3 gare la squalifica dei calciatori Cristofaro Salvatore e Scivoli Salvatore della società A.S.D. Gymnica Scordia. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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