COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.464 del 10/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Calcio Sparagonà (Me) – avverso squalifica calciatore Palella Domenico per 4 gare e calciatore Aranciotta Michele per 8 gare – Gara 3° Ctg/Me: Gescal/Sparagonà del 23/04/2011- Comunicato Ufficiale 61 Me del 27/04/2011 Procedimento 60/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.464 del 10/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Calcio Sparagonà (Me) – avverso squalifica calciatore Palella Domenico per 4 gare e calciatore Aranciotta Michele per 8 gare – Gara 3° Ctg/Me: Gescal/Sparagonà del 23/04/2011- Comunicato Ufficiale 61 Me del 27/04/2011
Procedimento 60/B
Contro il provvedimento, indicato in epigrafe, propone appello la Società A.S.D. Calcio Sparagonà perché ritiene i provvedimenti iniqui e sproporzionati rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione. Sostiene la ricorrente che quanto sanzionato è avvenuto in una fase delicata della gara e che il Direttore di gara ha esagerato nell’esporre i fatti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
il calciatore Palella Domenico veniva espulso per condotta violenta, per avere tentato di colpire con una gomitata intenzionalmente il suo avversario, senza riuscirvi e senza provocare alcun danno;
per quanto attiene il calciatore Aranciotta Michele si rileva che lo stesso è stato espulso dal campo perché contestava in maniera minacciosa una decisione del Direttore di gara tentando di aggredirlo, non riuscendovi per l’intervento di altri tesserati;
rimane acclarato che quanto scritto dall’arbitro nel proprio referto gode di fede privilegiata e non si presta a nessun’altra interpretazione;
la condotta posta in essere dai calciatori “de quo” è certamente censurabile, ma ritenuto che i loro comportamenti non hanno provocato alcun danno sia nei confronti del calciatore avversario sia nei confronti del Direttore di gara, questa Decidente ritiene di riformare i provvedimenti come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica del calciatore Palella Domenico per tre gare e del calciatore Aranciotta Michele per sei gare.
Senza addebito della tassa non versata.
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