COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. Villafranca Tirrena (Me) avverso inibizione dei dirigenti Pernicone Giacinto fino al 30/04/2016 e Ripa Nicolò fino al 15/09/2011 nonché ammenda di €.250,00 a carico della società – gara Promozione Play Off: Villafranca Tirrena/Città di Acireale del 30/04/2011 – Comunicato Ufficiale 460 LND del 05/05/2011 Procedimento 319/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. Villafranca Tirrena (Me) avverso inibizione dei dirigenti Pernicone Giacinto fino al 30/04/2016 e Ripa Nicolò fino al 15/09/2011 nonché ammenda di €.250,00 a carico della società – gara Promozione Play Off: Villafranca Tirrena/Città di Acireale del 30/04/2011 – Comunicato Ufficiale 460 LND del 05/05/2011 Procedimento 319/A Avverso i provvedimenti a margine riportati ha presentato appello la società Pol. Villafranca Tirrena. La ricorrente ritiene “sicuramente deprecabili e censurabili le proteste verbali” poste in essere dal dirigente Pernicone e le giustifica a causa della lunga attesa per ritirare i documenti personali consegnati all’Arbitro al fine di essere accreditati per la visione della gara dal momento che la stessa si disputava “a porte chiuse”. Nega che il suddetto abbia potuto sferrare un pugno ad uno degli Assistenti Arbitrali perché protetti dalle FF.OO. presenti nell’impianto sportivo. Giustifica altresì il presidente Ripa Nicolò, considerandogli come “ unica colpa l’essersi avvicinato all’Arbitro, con tutta calma, per comunicargli che avrebbe esposto l’accaduto all’A.I.A.”. Infine, ritiene impossibile che un sostenitore “si fosse potuto introdurre nello spazio antistante gli spogliatoi per stringere con forza la mano di un Assistente dell’Arbitro procurandogli dolore, per la presenza delle FF.OO. che vigilavano in modo impeccabile”. Chiede, pertanto, l’annullamento delle sanzioni impugnate e, in subordine, una consistente riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, sentito il rappresentante della società ricorrente, in atto inibito, ammesso al dibattimento del giorno 17/05/2011 solo a titolo personale con facoltà di dibattere il proprio caso e che nega di avere commesso quanto attribuitogli insistendo nella sua assoluta estraneità ai fatti contestatigli, osserva: le risultanze dei rapporti di gara, inequivocabili e circostanziati, conducono a potere affermare con certezza che i fatti contestati sono stati posti in essere dai tesserati interessati con relative indicazioni soggettive ed oggettive. I motivi dedotti a difesa dalla società Pol. Villafranca Tirrena, nel suo atto di appello, non trovano il minimo riscontro negli atti ufficiali di gara, anzi sono in netto contrasto con quanto riferito dagli Ufficiali di gara. I fatti addebitati presentano nel loro contenuto particolare gravità sia sotto l’aspetto sportivo nonché sociale ed educativo e appare impensabile che possano trovare la loro realizzazione particolarmente in un contesto sportivo la cui ragione si propone nella loro totale condanna. Ciò posto, l’appello prodotto non può trovare alcuna considerazione nelle richieste invocate. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello della società Pol. Villafranca Tirrena confermando tutto quanto statuito dal Giudice di primo esame, con l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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