COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D.N.F.C. Tortorici (Me) avverso squalifica calciatore Franchina Marco per quattro gare – gara Campionato 2^ ctg/D (play off): Sfarandina/Tortorici del 30/04/2011 – C.U. 460 LND del 05/05/2011 Procedimento 322/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D.N.F.C. Tortorici (Me) avverso squalifica calciatore Franchina Marco per quattro gare - gara Campionato 2^ ctg/D (play off): Sfarandina/Tortorici del 30/04/2011 - C.U. 460 LND del 05/05/2011 Procedimento 322/A Avverso il provvedimento a margine riportato ha presentato ricorso la società A.S.D.N.F.C. Tortorici. Preliminarmente va detto che sul C.U. 119/A del 17/01/2011, e nei successivi, è riportata la nota relativa all’abbreviazione dei termini procedurali nel caso di reclamo al Giudice Sportivo o appelli alla Commissione Disciplinare Territoriale: “omissis…….per i procedimenti di 2° ed ultima istanza avanti la C.D.T. gli eventuali ricorsi dovranno pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del G.S.”. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che il superiore atto di appello è pervenuto oltre il termine sopra indicato e non è stato depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro il predetto termine, deve ritenere lo stesso inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D.N.F.C. Tortorici con l’addebito della tassa reclamo pari a €. 130,00=
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