COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Capitani Sergio (Dirigente-Segretario A.S.D. Piazza Armerina Mosaici) Società (A.S.D. Piazza Armerina Mosaici) Procedimento 131/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Capitani Sergio (Dirigente-Segretario A.S.D. Piazza Armerina Mosaici) Società (A.S.D. Piazza Armerina Mosaici) Procedimento 131/A Considerato che la Procura Federale con nota 857 pf 09/10 del 23/10/2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. nonché art. 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 25 Gennaio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Lorenzo Amore. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig.Capitani Sergio la inibizione per mesi 1(uno); alla società A.S.D. Piazza Armerina Mosaici l’ammenda di €. 350,00 (trecentocinquanta)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Lorenzo Amore chiede il minimo edittale della eventuale inibizione. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro, DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Capitani Sergio (Dirigente-Segretario A.S.D. Piazza Armerina Mosaici) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Piazza Armerina Mosaici, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.250,00 (duecentocinquanta). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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