COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Tripi Antonino (Presidente A.S.D. Tiger Brolo) Società A.S.D. Tiger Brolo (Me) Procedimento 182/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Tripi Antonino (Presidente A.S.D. Tiger Brolo) Società A.S.D. Tiger Brolo (Me) Procedimento 182/A Considerato che la Procura Federale con nota 4487/1238 pf 09/10 reg del 13/01/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in relazione al punto 14 disposizioni C.U. n°1 dell’01/07/2009, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Febbraio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Tripi Antonino la inibizione per mesi tre (3); alla società A.S.D. Tiger Brolo l’ammenda di €.500,00 (cinquecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti ascritti e debitamente loro notificati, DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Tripi Antonino (Presidente A.S.D. Tiger Brolo) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre (3); alla società A.S.D. Tiger Brolo, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.400,00 (quattrocento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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