COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Gatto Giovanni (Presidente A.S.D. Real Chiaramonte) Società A.S.D. Real Chiaramonte (Rg) Procedimento 231/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Gatto Giovanni (Presidente A.S.D. Real Chiaramonte) Società A.S.D. Real Chiaramonte (Rg) Procedimento 231/A Considerato che la Procura Federale con nota 5524/519 pf 10/11 GR/mg del 14/02/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli articoli 1 comma 1) e 8 commi 9) e 10) C.G.S., in relazione all’articolo 94 ter comma 13) N.O.I.F., nonché all’art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Marzo 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Gatto Giovanni la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Real Chiaramonte l’ammenda di €. 3.000,00 (tremila) e la penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica del campionato di competenza 2010-2011”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, devono rispondere degli addebiti loro ascritti (mancato ottemperamento delle decisioni del Collegio Arbitrale L.N.D. di cui al C.U. 01 del 24/07/2010 – contenzioso predetta società e allenatore Sig. Azzara Francesco). DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Gatto Giovanni (Presidente A.S.D. Real Chiaramonte) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Real Chiaramonte, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 3.000,00 (tremila) e la penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica del campionato di competenza 2010-2011. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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