COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Dattilo, suo Presidente pro-tempore Sig. Virga Filippo e n.6 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ categoria 2009/2010 Procedimento 210/A-05

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Dattilo, suo Presidente pro-tempore Sig. Virga Filippo e n.6 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ categoria 2009/2010 Procedimento 210/A-05 Con nota del 09/02/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.6 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate. I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, ascoltate le motivazioni a difesa espresse dal rappresentante la società nell’udienza del 22/03/2011; ricevute memorie difensive dalle quali emerge che i calciatori deferiti sono stati tutti regolarmente sottosposti alla prescritta visita medica (certificati in atti); DELIBERA di non darsi luogo a procedere nei confronti della società A.S.D. Dattilo, del suo Presidente pro-tempore Sig. Virga Filippo, dei calciatori Caruso Pietro, Cerro Rosario, Grasso Giuseppe, Gucciardi Andrea, Marrone Antonino, Salerno Giuseppe, tutti già tesserati per la società A.S.D. Dattilo. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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