COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Carmelo Melilli Sig.ra Carolina Giardina Società A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo Sig.ra Maria Taverniti Società Meta Sport Sig. Salvatore Occhipinti Società A.S.D. Game Sport Ragusa Procedimento 212/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Carmelo Melilli Sig.ra Carolina Giardina Società A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo Sig.ra Maria Taverniti Società Meta Sport Sig. Salvatore Occhipinti Società A.S.D. Game Sport Ragusa Procedimento 212/A Considerato che la Procura Federale con nota 5064/248 pf 10/11 del 28 Gennaio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui all’art.1 comma 1) C.G.S. in relazione alle prescrizioni L.N.D. di cui al C.U. 1 – 2008-2009 paragrafo III°, punto 14, pagina 39, nonché art.4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Marzo 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo: al Sig. Carmelo Melilli la inibizione per mesi 6 (sei); al Sig.ra Carolina Giardina la inibizione per mesi 6 (sei); alla Sig.ra Maria Taverniti la inibizione per mesi 6 (sei); al Sig. Salvatore Occhipinti la inibizione per mesi 6 (sei); alla Società A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo l’ammenda di €. 1.000,00 (mille)”; alla Società Meta Sport l’ammenda di €. 1.000,00 (mille)”; alla Società A.S.D. Game Sport Ragusa l’ammenda di €. 1.000,00 (mille)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società Meta Sport ha prodotto memoria difensiva dando una propria versione sulla irregolarità alla stessa contestata in ordine alla partecipazione al “Torneo Caprera”. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, devono rispondere di quanto loro addebitato, né le memorie difensive prodotte sono esimenti delle responsabilità a carico ascritte. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Carmelo Melilli la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 6 (sei); al Sig.ra Carolina Giardina la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 6 (sei); alla Sig.ra Maria Taverniti la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 6 (sei); al Sig. Salvatore Occhipinti la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 6 (sei); alla Società A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 1.000,00 (mille)”; alla Società Meta Sport, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 1.000,00 (mille)”; alla Società A.S.D. Game Sport Ragusa, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 1.000,00 (mille)”. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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