COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Tortorici Claudio (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore Unico della S.S. Acireale Calcio 1946 S.r.l.) Società S.S. Acireale calcio 1946 S.r.l. (Ct ) Procedimento 214/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Tortorici Claudio (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore Unico della S.S. Acireale Calcio 1946 S.r.l.) Società S.S. Acireale calcio 1946 S.r.l. (Ct ) Procedimento 214/A Considerato che la Procura Federale con nota 5245/375 pf 10/11 del 04 Febbraio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui all’art.1 comma 1) C.G.S. in relazione alle prescrizioni L.N.D. di cui al C.U. 1 – 2008-2009 paragrafo III°, punto 14, pagina 39, nonché art.4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Marzo 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Tortorici Claudio la inibizione per mesi 3 (tre); alla società S.S. Acireale calcio 1946 S.r.l. l’ammenda di €. 1.000,00 (millecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, devono rispondere delle violazioni indicate nell’atto di rinvio a giudizio (pattuizione con l’allenatore dilettante Sig. Gulisano Giuseppe di un premio di tesseramento di gran lunga superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra del Campionato Allievi). DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Tortorici Claudio (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore Unico della S.S. Acireale Calcio 1946 S.r.l.) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società S.S. Acireale Calcio 1946 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.1.000,00 (mille). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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