COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.454 del 03/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Aiello Pierangelo (non socio riconducibile alla società A.S.D. Sporting Arenella) Società A.S.D. Sporting Arenella (Pa) Procedimento 248/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.454 del 03/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Aiello Pierangelo (non socio riconducibile alla società A.S.D. Sporting Arenella) Società A.S.D. Sporting Arenella (Pa) Procedimento 248/A Considerato che la Procura Federale con nota 1023 pf 09/10 dell’08 Febbraio 2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt.38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., nonché art. 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 05 Aprile 2011 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig.Aiello Pierangelo la inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Sporting Arenella l’ammenda di €.600,00 (seicento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Aiello Pierangelo (non socio riconducibile alla società A.S.D. Sporting Arenella) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Sporting Arenella, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.400,00 (quattrocento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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