COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.454 del 03/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Aprile Marco (Allenatore A.S.D. Sporting Arenella) Sig.ra Volpes Laura (Presidente, all’epoca dei fatti, Società A.S.D. Sporting Arenella) Società A.S.D. Sporting Arenella (Pa) Procedimento 252/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.454 del 03/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Aprile Marco (Allenatore A.S.D. Sporting Arenella) Sig.ra Volpes Laura (Presidente, all’epoca dei fatti, Società A.S.D. Sporting Arenella) Società A.S.D. Sporting Arenella (Pa) Procedimento 252/A Considerato che la Procura Federale con nota 6593/1581 pf 09/10 del 18 Marzo 2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.5 commi 1) e 4) C.G.S., art. 1 comma 3) C.G.S., nonché art. 4 commi 1) e 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 05 Aprile 2011 con inizio alle ore 15,30; Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Aprile Marco; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig.Aprile Marco la inibizione per mesi 3(tre); alla Sig.ra Volpes Laura la inibizione per mesi 3 (tre), alla società A.S.D. Sporting Arenella l’ammenda di €.1.000,00 (mille)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Aprile Marco, presente all’udienza, insiste che le sue dichiarazioni, in buona sostanza confermate anche in sede di audizione innanzi l’Inquirente, sono state rimarcate ed accentuate dal giornalista che gli aveva attribuito concetti che non intendeva esprimere; Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig.ra Volpes Laura, (Presidente, all’epoca dei fatti, Società A.S.D. Sporting Arenella), la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); al Sig.Aprile Marco (Allenatore A.S.D. Sporting Arenella), la squalifica, a tutti gli effetti, per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Sporting Arenella, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di €.1.000,00 (mille). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale, nonché alla Commissione Disciplinare – Centro Tecnico Coverciano – unitamente al verbale di audizione innanzi l’Inquirente e copia dell’atto di deferimento.
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