COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Longone Nazzareno (non socio riconducibile alla U.S.D. Ghibellina) Società U.S.D. Ghibellina (Me) Procedimento 277/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Longone Nazzareno (non socio riconducibile alla U.S.D. Ghibellina) Società U.S.D. Ghibellina (Me) Procedimento 277/A Considerato che la Procura Federale con nota 1320 pf 09/10 GS/reg del 31/03/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) NOIF, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 10 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Longone Nazzareno la inibizione per mesi 2 (due); alla società U.S.D. Ghibellina l’ammenda di €. 600,00 (seicento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memorie difensive nelle quali si dichiara di avere richiesto il tesseramento del tecnico Cappello Luigi in data 15/02/2010. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti (non risulta perfezionato alcun tesseramento per la U.S.D. Ghibellina – vedi mancata indicazione nel foglio di censimento della predetta società). DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Longone Nazzareno (non socio calciatore riconducibile alla U.S.D. Ghibellina) la squalifica, a tutti gli effetti , per mesi 2 (due) da scontare, per assicurarne l’afflittività, dall’inizio del campionato di competenza stagione 2011-2012; alla società U.S.D. Ghibellina, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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