COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cittadino Carmelo (Dirigente A.C.D. Acicatena) Società A.C.D. Acicatena (Rg) Procedimento 293/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cittadino Carmelo (Dirigente A.C.D. Acicatena) Società A.C.D. Acicatena (Rg) Procedimento 293/A Considerato che la Procura Federale con nota 1275 pf 09/10 GS/Reg del 05/02/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1) e 61 comma 1) NOIF nonché art. 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Cittadino Carmelo la inibizione per mesi 3 (tre) da scontare nella prossima stagione 2011/2012; alla società A.C.D. Acicatena l’ammenda di €.750,00 (settecentocinquanta)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva con la quale prospetta una propria giustificazione, riconoscendo che l’errore commesso che “sa di buona fede” ma rimettendosi alle decisioni di questo Organo Giudicante. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Cittadino Carmelo (Dirigente A.C.D. Acicatena) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre) da scontare nella prossima stagione 2011/2012; alla società A.C.D. Acicatena, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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