COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Bonasera Luigi (Presidente pro-tempore G.S.D. Enna Calcio) Società G.S.D. Enna Calcio (En) Procedimento 295/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Bonasera Luigi (Presidente pro-tempore G.S.D. Enna Calcio) Società G.S.D. Enna Calcio (En) Procedimento 295/A Considerato che la Procura Federale con nota 1273 pf 09/10 GS/Reg del 05/03/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione a quanto previsto dalla L.N.D. con C.U. n°1 paragrafo 14 stag. Sportiva 2009/2010 nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta sono presenti il Sig. Cannarozzo Giuseppe ed il Sig. Bonasera Luigi. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Bonasera Luigi la inibizione per mesi 3 (tre) da scontare nella prossima stagione 2011/2012; alla società G.S.D. Enna Calcio l’ammenda di €.2.000,00 (duemila)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: le parti deferite presenti deducono, a difesa, di avere tesserato il Sig. Colaiannni Sergio come “allenatore in seconda” affidandogli anche la conduzione della prima squadra nel caso abbisognevole. Ciò, a parere loro, giustificherebbe la maggiore somma erogata, stante il titolo di abilitazione tecnica posseduta. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, stante che i motivi dedotti a difesa contrastano, e perciò violano, le disposizioni di cui al punto 14) del C.U. n°1/09 L.N.D., che obbligano il tesseramento di un tecnico abilitato cui affidare la prima squadra, nonché di affidare la squadra partecipante ai Campionati Juniores Nazionali o Regionali ad un allenatore abilitato e all’uopo tesserato . DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Bonasera Luigi (Presidente pro-tempore G.S.D. Enna Calcio) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre) da scontare nel Campionato di competenza nella prossima stagione 2011/2012; alla società G.S.D. Enna Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.2.000,00 (duemila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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