COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Juventus Club G.Scirea, suo Presidente pro-tempore Sig. La Rosa Salvatore e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 2^ categoria 2009/2010 Procedimento 292/A-03

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Juventus Club G.Scirea, suo Presidente pro-tempore Sig. La Rosa Salvatore e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 2^ categoria 2009/2010 Procedimento 292/A-03 Con nota del 04/04/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, contestato ritualmente l’addebito, ricevute memorie difensive attestanti che i calciatori deferiti Bertolino Valentino e Calafiore Angelo avevano ritualmente effettuato le visite mediche atte ad accertare l’idoneità fisica allo svolgimento della attività sportiva relativa alla stagione sportiva 2009-2010, DELIBERA Di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Juventus Club G.Scirea, del suo presidente pro-tempore Sig. La Rosa Salvatore, dei calciatori Bertolino Valentino e Calafiore Angelo, entrambi già tesserati per la società A.S.D. Juventus Club G.Scirea. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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