COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / HATRIA, DISPUTATA IL 13/2/11, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 50 del 17.2.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / HATRIA, DISPUTATA IL 13/2/11, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 50 del 17.2.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Capistrello A.S.D. ha impugnato il provvedimento di cui epigrafe, adottato dal G.S. in quanto propri tifosi, per tutta la durata della gara, rivolgevano ingiurie agli Organi Federali, ad un A.A. e ai suoi familiari, colpendo l’A.A. più volte con sputi e bottigliette vuote, reiterando tale comportamento anche a fine gara. Ha dedotto l’appellante che gli episodi più concitati erano stati immediatamente riportati alla normalità dai dirigenti locali e che, in ogni caso, gli sputi non avevano potuto attingere l’A.A., poiché la recinzione metallica dista dalla linea laterale circa tre metri, concludendo, quindi, per la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento. Dal referto di uno dei due assistenti arbitrali si evince, infatti, la fattiva collaborazione dei dirigenti della squadra di casa per cercare di sedare gli animi, onde questa Commissione ritiene equo rideterminare la sanzione nella misura di € 500,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’ammenda ad € 500,00, disponendo accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.
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