COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MADONNA DELLA PACE AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MADONNA DELLA PACE / CALCIOPESCARAMANZIA, DISPUTATA IL 6/2/11, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 49 del 10.2.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MADONNA DELLA PACE AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MADONNA DELLA PACE / CALCIOPESCARAMANZIA, DISPUTATA IL 6/2/11, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 49 del 10.2.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Madonna della Pace ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati in quanto le circostanze riferite dal direttore di gara non erano veritiere e che, comunque, le eventuali intemperanze non potevano essere ricondotte alla tifoseria della squadra di casa, poiché durante la disputa delle partite interne si svolge in contemporanea altra gara nel campo adiacente diviso dalle gradinate, dove si collocano le tifoserie o i semplici spettatori delle due gare, in assenza di un settore distinto per ognuna di esse. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato con certezza gli originari riferimenti, ribadendo il comportamento scorretto dei tifosi della Madonna della Pace dal minuto 40 del primo tempo al minuto 50 della ripresa. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in quanto la sanzione adottata è congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accaduti così come descritti e puntualmente confermati dal direttore di gara. Va, peraltro, sottolineato che quanto dedotto dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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