COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S.D. ALBA ADRIATICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 15/1/11, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 42 del 20.1.11 – C.R.A.), NONCHE’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN RELAZIONE ALLO STESSO INCONTRO (C.U. n° 44 del 27.1.11 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S.D. ALBA ADRIATICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 15/1/11, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 42 del 20.1.11 – C.R.A.), NONCHE’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN RELAZIONE ALLO STESSO INCONTRO (C.U. n° 44 del 27.1.11 – C.R.A.). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, la società A.s.d. Alba Adriatica ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. quanto all’ammenda, per avere un proprio tifoso fatto esplodere un forte petardo nella corsia di transito del pubblico, che causava lesioni ad un calciatore della società Martinsicuro, che doveva essere soccorso e trasportato in Ospedale e quanto alla perdita della gara, per avere, tale episodio, influito negativamente sulla regolarità della stessa, per avere la società Martinsicuro, che aveva già effettuato tre sostituzioni, dovuto concludere la gara in inferiorità numerica. Ha dedotto l’appellante, quanto all’ammenda, che la sanzione adottata dal G.S. doveva ritenersi eccessiva in quanto, pur condannando il gesto del lancio del petardo, non vi erano stati comportamenti da parte dei propri sostenitori o tesserati che potessero giustificare un simile provvedimento; quanto alla perdita della gara, che la sanzione doveva essere revocata in quanto lo scoppio del petardo non avrebbe potuto causare le conseguenze descritte nella decisione, poiché il calciatore n° 3 del Martinsicuro si trovava a notevole distanza dal luogo ove era avvenuto lo scoppio e, con scarso senso di fair – play, si era gettato a terra dopo la deflagrazione e, in ogni caso, non poteva essere attribuita la paternità di detto lancio ad un tifoso della stessa società, difettando la prova in tal senso. La società controinteressata ha fatto pervenire deduzioni con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando che il lancio del petardo era certamente da attribuire ad un tifoso dell’Alba Adriatica, come riferito dall’arbitro e che la defezione del proprio calciatore aveva fatto si che la squadra ultimasse la gara in inferiorità numerica, influendo negativamente sull’esito della stessa. La Commissione, dopo l’audizione della società ricorrente, ha disposto la comparizione del direttore di gara, di un assistente arbitrale e del commissario di campo. Mentre i primi due hanno confermato gli originari riferimenti, precisando di nulla avere notato subito dopo la segnatura del pareggio da parte del Martinsicuro, allorché i calciatori di quest’ultima stavano esultando, e di avere visto il calciatore n° 3 Piergallini accasciarsi al suolo subito dopo lo scoppio del petardo, il commissario di campo ha aggiunto di avere sentito il portiere della società Martinsicuro, Sig. Carfagna Pierfilippo, invitare il Piergallini a gettarsi per terra ed a rimanerci. Tutti hanno, però, confermato la circostanza che il lancio del petardo proveniva dalla tribuna riservata ai sostenitori dell’Alba Adriatica e, verosimilmente, da un tifoso che indossava una felpa bianca e la sciarpa con i colori sociali dell’Alba Adriatica, nonché che il Piergallini, che si era riposizionato alla ripresa del gioco, si trovava a breve distanza dalla panchina del Martinsicuro ed in una zona che non era protetta dalla panchina. All’esito dell’audizione dei suddetti ufficiali di gara, la Commissione ha disposto nuovamente la comparizione della società ricorrente per rendere noto alla stessa, l’esito delle indagini suppletive e ciò ai fini della regolarità del contraddittorio. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione del primo giudice quanto alla sanzione della perdita della gara deve essere confermata alla luce delle precisazioni fornite dai giudici di gara e dal commissario di campo, visto che non possono esserci dubbi sulla provenienza del petardo che ha causato conseguenze al calciatore del Martinsicuro che è stato costretto ad abbandonare il campo ed a farsi visitare presso l’Ospedale di S. Benedetto del Tronto, ove veniva ricoverato e dimesso nella mattinata del giorno successivo ed ove gli veniva diagnosticata una tachicardia con prognosi di cinque giorni a seguito delle lesioni subite in conseguenza dello scoppio del petardo, lesioni che, in ogni caso, non hanno alcuna relazione causale con il colpo ad un occhio che il Piergallini avrebbe ricevuto a causa dell’esultanza dei propri compagni successiva al gol del pareggio, come sostenuto dalla società ricorrente. A riguardo, peraltro, non sarebbe comunque provato che tale circostanza avrebbe impedito al Piergallini di portare a termine la gara. In considerazione, poi, di quanto riferito dal commissario di campo presente alla gara, ritiene questa Commissione di disporre a cura del Comitato la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine al comportamento antisportivo tenuto dal Sig. Carfagna Pierfilippo. Per quanto riguarda, invece, la sanzione dell’ammenda, ritiene la Commissione che la stessa possa essere ridotta in considerazione del fatto che l’episodio in questione è circoscritto quanto a conseguenze al solo calciatore Piergallini che, peraltro, in quel momento si trovava ad una certa distanza dal luogo dello scoppio del petardo, mentre coloro che occupavano la panchina del Martinsicuro e che erano più prossimi al luogo stesso, non hanno riportato conseguenze particolari. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla società Alba Adriatica ad € 700,00, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza, in ordine al calciatore Carfagna Pierfilippo. Dispone, infine, accreditare la tassa d’appello inerente il reclamo avverso l’ammenda , nel mentre addebitare quella inerente il reclamo avverso l’esito della gara.
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