COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D ANGIZIA LUCO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31.3.11 ALL’ALLENATORE PETRINI ROMOLO E SQUALIFICA PER CINQUE TURNI AL CALCIATORE MACERONI CARLO) IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 20/2/11, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, (C.U. n° 52 del 24.2.11 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D ANGIZIA LUCO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31.3.11 ALL’ALLENATORE PETRINI ROMOLO E SQUALIFICA PER CINQUE TURNI AL CALCIATORE MACERONI CARLO) IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 20/2/11, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, (C.U. n° 52 del 24.2.11 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto la società A.s.d. Angizia Luco ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del Petrini, per avere inveito contro l’arbitro offendendolo volgarmente unitamente ad un A.A. e nei confronti del Maceroni per essersi avvicinato a un assistente e per avere, dopo avergli poggiato una mano sul petto, offeso la terna arbitrale. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione chiedendo la riduzione delle stesse in proporzione alla reale gravità dei fatti anche alla luce di precedenti decisioni che hanno sanzionato in maniera più lieve comportamenti più gravi. Tali richieste sono state ribadite in sede di audizione Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è solo parzialmente fondato. Ed infatti, la sanzione inflitta all’allenatore Petrini deve essere confermata per il comportamento decisamente antisportivo tenuto dallo stesso, considerando anche l’estrema volgarità delle ingiurie rivolte non solo all’arbitro, ma anche ad un A.A. La sanzione inflitta al Maceroni può essere, invece, lievemente ridotta, in considerazione del fatto che si tratta di una protesta particolarmente smodata che non è, però, sfociata in un vero e proprio atto di violenza essendosi lo stesso limitato a poggiare una mano sul petto dell’assistente, senza conseguenze. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre a quattro giornate la squalifica inflitta al calciatore Maceroni Carlo, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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