COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 3 – 0) IN RELAZIONE ALLA GARA TEAM 604 / AMATORI AIELLI, DISPUTATA IL 5.02.11 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE (C.U. n° 27 DEL 17.02.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 3 – 0) IN RELAZIONE ALLA GARA TEAM 604 / AMATORI AIELLI, DISPUTATA IL 5.02.11 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE (C.U. n° 27 DEL 17.02.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Amatori Aielli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Team 604 e comunque, la riforma della decisione del G.S., per difetto di formale notifica ad essa società controinteressata per essere stata erroneamente indirizzata la raccomandata inviata per conoscenza alla A.s.d. Amatori Aielli nel domicilio di Via S. Rocco n° 12 di Aielli, che risulta essere quello del Sig. Marinucci Gaetano che si è qualificato Presidente della società Amatori di Aielli al momento della prescrizione al campionato, piuttosto che all’indirizzo indicato per la corrispondenza allorché sono stati trasmessi i dati della società al momento dell’effettiva iscrizione e, più precisamente, presso il Sig. Di Censo Domenico in Via Salere n° 45 di Aielli, qualificatosi quest’ultimo come Presidente della società nel relativo modulo inviato al C.R.A.
La società controinteressata, non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e deve essere accolto. In realtà, risulta provato dalla documentazione in atti che la copia del reclamo inviato per conoscenza alla società allora controinteressata non è stata ritualmente inviata all’indirizzo risultante dal modulo in possesso del C.R.A. e, cioè, in Via Salere n° 45 di Aielli, bensì a quello che risultava essere il domicilio del precedente Presidente della società in Via S. Rocco n° 12 di Aielli, così che non può ritenersi assolto l’onere della rituale comunicazione alla controparte per la sua legittima conoscenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, comma V e 38, comma VII, C.G.S.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello e, per l’effetto, di confermare il risultato acquisito sul campo. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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