COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO BARISCIANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30.12.13 DELL’ALLENATORE ZACCAGNINI GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / POGGIO BARISCIANO, DISPUTATA IL 31.1.11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N° 25 DEL 3/2/11– DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO BARISCIANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30.12.13 DELL’ALLENATORE ZACCAGNINI GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / POGGIO BARISCIANO, DISPUTATA IL 31.1.11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N° 25 DEL 3/2/11– DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D Poggio Barisciano ha impugnato il provvedimento come sopra specificato, adottato dal G.S. perché il Sig. Zaccagnini Gianluca, già allontanato dal terreno di gioco per aver gravemente offeso e minacciato il direttore di gara, al termine della stessa gli si avvicinava minacciosamente e lo colpiva con uno schiaffo, profferendo nel contempo pesanti minacce. e ritorsioni. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in relazione alla non particolare gravità dei fatti contestati asserendo non trattarsi di uno schiaffo, bensì di un gesto involontario dettato dalla concitazione del momento e ha chiesto, quindi, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti circa la volontarietà del gesto che, tuttavia, non ha provocato alcuna conseguenza. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, la sanzione inflitta dal primo giudice può essere ridotta fino al 31.12.12, tenuto conto che il comportamento tenuto dallo Zaccagnini, non ha causato particolari conseguenze come si evince dal supplemento di rapporto arbitrale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione a tesserato Zaccagnini Gianluca fino al 31.12.2012 disponendo restituirsi la tassa versata.
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