COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. MANCINI PIERPAOLO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VERLENGIA / SAN MARCO, DISPUTATA IL 13/03/11 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 55 DEL 17/03/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. MANCINI PIERPAOLO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VERLENGIA / SAN MARCO, DISPUTATA IL 13/03/11 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 55 DEL 17/03/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il Sig. Mancini Pierpaolo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il medesimo, tentato di colpire con uno schiaffo un avversario e, dopo essere stato espulso dall’arbitro, divincolatosi dai compagni che lo invitavano ad allontanarsi, lo raggiungeva nuovamente colpendolo con uno schiaffo al viso. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto si era limitato a discutere con il capitano della squadra avversaria, strattonandolo per un braccio dopo essere stato espulso ingiustamente, lo avrebbe solo spinto, come da dichiarazione a firma dello stesso capitano Frisone Alessandro. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Premesso che la dichiarazione prodotta non può essere presa in considerazione da questa Commissione a norma del vigente Codice di Giustizia Sportiva, va rilevato che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua, in quanto il Mancini ben avrebbe potuto desistere dal minacciato comportamento, dopo essere stato invitato a farlo dai suoi compagni di squadra, piuttosto che tornare sui suoi passi e portare a compimento il suo gesto antisportivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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