COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOSSICIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE OLIVIERI MATTEO PER TRE GIORNATE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CARSOLI / TOSSICIA, DISPUTATA IL 20.3.11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 57 del 24.3.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOSSICIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE OLIVIERI MATTEO PER TRE GIORNATE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CARSOLI / TOSSICIA, DISPUTATA IL 20.3.11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 57 del 24.3.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Tossicia ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Olivieri, nel corso del secondo tempo, rivolto gesti antisportivi verso i tifosi locali, istigandoli così alla violenza; episodio che determinava anche un parapiglia generale all’interno del terreno di gioco, sedato dall’arbitro dopo circa sette minuti. La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, poiché l’Olivieri non avrebbe rivolto alcun gesto antisportivo nei confronti dei tifosi avversari, essendosi limitato a sorridere nonostante gli insulti indirizzati nei suoi confronti. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it