COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTICCHIO 88 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 27/02/2011 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 55 del 17.3.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTICCHIO 88 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 27/02/2011 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 55 del 17.3.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D.. Monticchio 88 ha chiesto la riforma della decisione di cui in epigrafe e la conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della Società Castelvecchio Subequo, con la quale era stato respinto il reclamo tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara in danno della stessa società Castelvecchio. Ha dedotto l’appellante che la sanzione adottata dal primo giudice doveva ritenersi illegittima, in quanto, contrariamente a quanto rilevato, sarebbe stata commessa dalla società resistente un’infrazione regolamentare per violazione della disposizione di cui al C.U. n° 2, dell’8.7.2010, che prevede la necessità dell’impiego nel campionato di II Categoria di almeno due calciatori appartenenti per fasce d’età, uno dall’1° gennaio 1987 in poi e l’altro dal 1° gennaio 1988 in poi. Tutto ciò si sarebbe concretizzato con la sostituzione del portiere titolare con un altro giocatore n° 13 e non con il portiere di riserva n° 12, che aveva i requisiti previsti dalla suddetta norma. In realtà, quindi, vi sarebbe stata una sostituzione di calciatori sfuggita all’arbitro, per non avere proceduto al riconoscimento dei calciatori avvicendatisi. La società controinteressata ha fatto pervenire deduzioni rappresentando l’infondatezza della tesi avversa, in quanto, nell’occasione di cui si discute, sono stati presenti in campo i calciatori Porretta Armando del 1990 e Di Meo Andrea del 1987, previo riconoscimento di tutti i calciatori prima dell’inizio dell’incontro e, comunque, del cambio della maglia operato dal n° 13 che per distinguersi aveva indossato la casacca n° 12, era stato regolarmente avvisato il direttore di gara. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali e, segnatamente, dal referto del direttore di gara che al 1° del secondo tempo era uscito per la società Castelvecchio il n° 1 ed era entrato il n° 13 Di Meo che, per distinguersi, aveva indossato la casacca n° 12. Lo stesso direttore di gara ha anche aggiunto che di tale cambiamento di maglia era stato regolarmente avvisato durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che lo stesso aveva reso noto che sarebbe stato necessario distinguere il Di Meo dagli altri calciatori, essendo entrato come portiere, cosicché i dirigenti del Castelvecchio lo avevano avvisato che gli avrebbero fatto indossare la casacca n° 12. Ha, infine, aggiunto che dell’identità di tutti i calciatori aveva certezza, per avere proceduto alle relative operazioni di riconoscimento prima dell’inizio dell’incontro. In considerazione di quanto appena esposto, appare evidente che la tesi proposta dalla società appellante non trova riscontro alcuno nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai fini del decidere. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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