COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2012 DEL CALCIATORE DI TOMMASO ANTONELLO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN MARCO / PRO TIRINO CALCIO PESCARA, DISPUTATA IL 14/02/2011, PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N° 31 DEL 3/3/2011 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2012 DEL CALCIATORE DI TOMMASO ANTONELLO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN MARCO / PRO TIRINO CALCIO PESCARA, DISPUTATA IL 14/02/2011, PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N° 31 DEL 3/3/2011 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. San Marco ha chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Di Tommaso Antonello a seguito del provvedimento illegittimamente adottato dal G.S. dopo che la società appellante aveva comunicato i nominativi degli effettivi responsabili degli atti di violenza perpetrati in danno del direttore di gara, per i quali esso Di Tommaso era stato punito a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 3, C.G.S. Ha dedotto l’appellante che, a seguito della comunicazione invitata agli organi competenti, con la quale venivano indicati gli effettivi responsabili dei gesti di violenza di cui sopra, il G.S. si sarebbe dovuto limitare a revocare la sanzione inflitta al Di Tommaso, capitano della squadra, in esecuzione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 3 citato, laddove si prevede che “ la sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto”. In ogni caso, tale sanzione doveva essere ridotta in quanto sproporzionata rispetto alle responsabilità del Di Tommaso. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice debba essere revocata, in quanto, come opportunamente rilevato dalla società appellante, lo stesso giudice avrebbe dovuto prendere atto della comunicazione inviata dalla società San Marco e revocare il provvedimento già emesso a carico del capitano, avendo egli adottato le opportune sanzioni nei confronti degli effettivi responsabili della condotta violenta. Da ciò consegue che la riduzione della sanzione, operata con C.U. n° 31, del 3.3.2011, è stata illegittimamente adottata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di revocare la squalifica inflitta al calciatore Di Tommaso Antonello, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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