COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. PIZZOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE D’ALFONSO ALESSANDRO, IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI / PATERNO DISPUTATA IL 20/03/2011 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 57 DEL 24/03/2011, COMITATO REGIOANLE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. PIZZOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE D’ALFONSO ALESSANDRO, IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI / PATERNO DISPUTATA IL 20/03/2011 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 57 DEL 24/03/2011, COMITATO REGIOANLE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società G.S. Pizzoli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per essersi, il D’Alfonso, dopo una decisone adottata dall’arbitro, avvicinato allo stesso applaudendolo ironicamente più volte e rivolgendogli ingiurie. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il G.S. non avrebbe tenuto conto che nei confronti del D’Alfonso vi era stata preventivamente una condotta violenta da parte di un giocatore avversario. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Premesso che del presunto atto di violenza nei confronti del D’Alfonso da parte di tesserato avversario non vi è traccia negli atti ufficiali di gara, ritiene la Commissione congrua ed adeguata la sanzione adottata sul presupposto che gli applausi rivolti al direttore di gara e le gravi ingiurie rivolte a quest’ultimo, costituiscano un comportamento altamente antisportivo e, come tale, meritevole di conferma. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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