COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2011 AL CALCIATORE CALVITTI LUCA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELLO 2000 / FOSSACESIA, DISPUTATA IL 20.02.2011 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 52 DEL 24.02.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2011 AL CALCIATORE CALVITTI LUCA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELLO 2000 / FOSSACESIA, DISPUTATA IL 20.02.2011 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 52 DEL 24.02.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Castello 2000 ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe inflitto dal G.S. al calciatore Calvitti Luca poiché quest’ultimo, espulso per aver colpito volontariamente con un violento calcio alla caviglia un avversario in possesso del pallone, alla notifica del provvedimento, prendeva il pallone e lo calciava addosso all’arbitro colpendolo alla schiena senza conseguenze. La società appellante ha contestato l’eccessività della sanzione inflitta al proprio calciatore dal Giudice Sportivo. La società ha precisato che il calciatore Calvitti all’atto di abbandonare il campo, dopo l’espulsione, trovandosi il pallone tra i piedi lo ha calciato per indirizzarlo nella zona da cui la squadra avversaria avrebbe dovuto riprendere il gioco interrotto a causa del suo gesto falloso. La carambola del pallone ha finito per sfiorare fortuitamente e senza alcuna finalità aggressiva o violenta la schiena del direttore di gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di essere stato colpito dal pallone calciato con bassa intensità dal Calvitti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento. Alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara, che ha precisato che il pallone è stato scagliato nei suoi confronti senza alcuna forza, la Commissione Disciplinare ritiene di dover ridurre la sanzione a carico del calciatore Calvitti in quanto trattasi di protesta smodata e non di gesto violento. Per tale ragione la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione fino al 30.06.2011. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Calvitti Luca fino al 30/06/2011, disponendo restituirsi la tassa versata.
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