COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL LANCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 AL CALCIATORE MASTRODOMENICO STEFANO E L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS LANCIANO / REAL LANCIANO, DISPUTATA IL 26.02.2011 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “C1” (C.U. N° 53 DEL 03.03.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL LANCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 AL CALCIATORE MASTRODOMENICO STEFANO E L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS LANCIANO / REAL LANCIANO, DISPUTATA IL 26.02.2011 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “C1” (C.U. N° 53 DEL 03.03.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Real Lanciano ha impugnato e chiesto l’annullamento e/o la riduzione dell’ammenda nonché la riduzione della squalifica al calciatore irrogate dal G.S. quanto all’ammenda per l’episodio di violenza cui l’arbitro è stato fatto oggetto da parte di un sostenitore del Real Lanciano sia in campo che all’interno dello spogliatoio, senza che vi fosse l’intervento dei dirigenti di detta società; quanto al calciatore per aver colpito con un violento calcio un avversario, per le ripetute frasi ingiuriose all’arbitro ed infine, rientrato in campo, per aver provocato i calciatori avversari e, con uno sgambetto tentato di far cadere l’arbitro che stava rientrando negli spogliatoi provocando allo stesso dolore alla caviglia sinistra. La società appellante ha contestato tutti i provvedimenti adducendo in primo luogo che non fu un tifoso del Real Lanciano a colpire il direttore di gara, che inoltre furono due dirigenti del Real Lanciano ad adoperarsi per salvaguardare l’incolumità dell’arbitro e quanto al calciatore negando che lo stesso si sia reso responsabile dei fatti come descritti dal G.S.. Allega all’appello dvd e dichiarazioni sostitutive di atto di “certificazione” rilasciate da un dirigente e dal padre di un calciatore del Real Lanciano. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando tuttavia che le due persone che lo avevano scortato negli spogliatoi erano probabilmente dirigenti del Real Lanciano. Quanto all’aggressione ha confermato che il pugno alla nuca e al volto è provenuto da un tifoso che si trovava nel settore riservato ai sostenitori del Real Lanciano considerato che le due tifoserie erano separate da una transenna e che il tutto si è verificato a conclusione della gara, persa dal Real Lanciano. All’odierna udienza sono comparsi i rappresentanti del Real Lanciano nelle persone del Presidente e del suo legale che hanno insistito per l’accoglimento dell’appello. Preliminarmente la Commissione disciplinare dispone lo stralcio del dvd e delle dichiarazioni sostitutive prodotte, in quanto non consentite dal C.G.S.. Nel merito osserva la Commissione disciplinare che l’appello è parzialmente fondato, relativamente alla sanzione dell’ammenda irrogata alla società, alla luce del fattivo comportamento dei dirigenti del Real Lanciano che si sono adoperati per la salvaguardia dell’incolumità del direttore di gara al momento dell’aggressione. Per gli altri fatti oggetto di appello la ricostruzione degli stessi da parte dell’appellante non ha trovato alcun riscontro negli atti ufficiali di gara atteso che sia il rapporto di gara sia il relativo supplemento sono chiari ed inequivocabili al riguardo. Per questi motivi la sanzione dell’ammenda può essere ridotta nella misura di euro 500,00 confermando per il resto la decisione del Giudice Sportivo. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda ad euro 500,00 confermando per il resto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2011 al calciatore Mastrodomenico Stefano. Dispone la restituzione della tassa versata.
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