COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAPPELLE SUL TAVO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23.5.2011 AL CALCIATORE D’ADDAZIO DARIO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANGELESE / CAPPELLE SUL TAVO, DISPUTATA IL 13.03.2011 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 33 DEL 17.3.2011 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAPPELLE SUL TAVO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23.5.2011 AL CALCIATORE D’ADDAZIO DARIO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANGELESE / CAPPELLE SUL TAVO, DISPUTATA IL 13.03.2011 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 33 DEL 17.3.2011 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA). Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Cappelle sul Tavo ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe inflitto dal G.S. al calciatore D’Addazio Dario poiché, al termine della gara,si rivolgeva nei confronti dell’ufficiale di gara toccandolo ripetutamente con il dito sul petto, offendendolo e provando a colpirlo senza riuscirci mentre veniva trattenuto dai dirigenti della sua squadra. La società appellante ha contestato gli addebiti al proprio tesserato in quanto il fatto non si sarebbe verificato, come potevano riferire alcuni dirigenti della squadra avversaria. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di essere stato toccato sul petto dal D’Addazio due o tre volte col dito indice, mentre lo ingiuriava. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, atteso che sia il rapporto di gara, sia il relativo supplemento sono chiari ed inequivocabili a riguardo, onde questa Commissione non può che confermare la decisione del Giudice Sportivo. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la tassa.
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