COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUCOLI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SCARAMELLA MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE PELIGNA / LUCOLI, DISPUTATA IL 3.4.2011 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N° 59 del 7.4.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUCOLI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SCARAMELLA MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE PELIGNA / LUCOLI, DISPUTATA IL 3.4.2011 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N° 59 del 7.4.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Lucoli Calcio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Scaramella tenuto un comportamento minaccioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto lo Scaramella avrebbe tenuto un comportamento determinato da uno scatto momentaneo d’ira, del quale, peraltro, si sarebbe prontamente scusato.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali che lo Scaramella, dopo avere ingiuriato ed offeso il direttore di gara, lo ha strattonato alle spalle per qualche secondo, con la conseguenza che la sanzione adottata dal primo giudice appare certamente congrua.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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