COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE CALCIO / PRATOLA CALCIO 1910, DISPUTATA IL 20.3.2011 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. N° 57 del 24.3.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE CALCIO / PRATOLA CALCIO 1910, DISPUTATA IL 20.3.2011 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. N° 57 del 24.3.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società U.S.D. Pratola Calcio 1910 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, propri sostenitori, fatto esplodere petardi nel corso della gara e perché, a fine gara, alcuni tifosi tentavano di entrare negli spogliatoi e perché venivano costatati danni alla struttura nel settore dove erano posizionati propri tifosi. Ha dedotto l’appellante la contraddittorietà tra il rapporto arbitrale e quello del commissario di campo; che il lancio dei petardi sarebbe avvenuto solo all’inizio della gara e non per tutta la sua durata; che non era stato possibile accertare chi ne fosse l’autore anche per quanto riguarda i danni alle poltroncine che, tra l’altro, erano state sradicate in numero di ventisei e non di quaranta. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Al di là dei meri rilievi circa la ripetizione del lancio dei petardi, del numero delle poltroncine divelte e di altri irrilevanti circostanze, resta il fatto della gravità dei comportamenti tenuti dai sostenitori della società appellante, anche in considerazione del fatto che tali comportamenti sono stati tenuti in campo avverso. Deve, infine, rilevarsi che il primo giudice ha ritenuto di addebitare la responsabilità del danneggiamento all’impianto sul presupposto che i tifosi del Pratola erano stati sistemati in quella zona della tribuna ove, a fine gara, è stato accertato il suddetto danneggiamento. La sanzione inflitta deve ritenersi, pertanto, congrua e deve essere integralmente confermata in questa sede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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