COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA SCORCIOSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI DEL CALCIATORE RULLI PIERO ADOTTATA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA – REAL SAN GIACOMO DISPUTATA IL 3/4/2011 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N° 59 DEL 7.4.2011 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA SCORCIOSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI DEL CALCIATORE RULLI PIERO ADOTTATA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA – REAL SAN GIACOMO DISPUTATA IL 3/4/2011 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N° 59 DEL 7.4.2011 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello proposto a mezzo del servizio postale la Società A.S.D. Villa Scorciosa ha impugnato il provvedimento disciplinare come sopra specificato, adottato dal G.S. in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara oggetto di ricorso, chiedendone la revoca.
Ha sottoscritto il ricorso il Sig. Schiarizza Corrado, quale Presidente della società reclamante.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il Sig. Schiarizza, Presidente della società appellante, non aveva titolo a rappresentare la stessa ed a proporre il relativo gravame per essere stato inibito fino al 31.5.2011 con lo stesso C.U. sul quale è stato pubblicato l’impugnato provvedimento.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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