COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN DONATO CALCIO, AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DI ETTORRE MIRKO FINO AL 31.07.2011, SQUALIFICA DI BARBIERI GIOVANNI FINO AL 30.05.2011, AMMENDA DI €250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN DONATO CALCIO / MIRAL TERRAROSSA, DISPUTATA IL 02.04.11 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N° 37 DEL – 07.04.11 DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°67 del 19/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN DONATO CALCIO, AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DI ETTORRE MIRKO FINO AL 31.07.2011, SQUALIFICA DI BARBIERI GIOVANNI FINO AL 30.05.2011, AMMENDA DI €250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN DONATO CALCIO / MIRAL TERRAROSSA, DISPUTATA IL 02.04.11 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N° 37 DEL – 07.04.11 DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la Società San Donato Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni di cui in epigrafe inflitte dal G.S..
La società appellante ha contestato l’eccessività delle sanzioni in quanto il calciatore Ettorre Mirko si sarebbe limitato solo ad urtare l’arbitro nella foga della corsa mentre il Sig. Barbieri Giovanni mai avrebbe posto in essere l’aggressione fisica al direttore di gara ne tanto meno atteggiamenti minacciosi all’incolumità dell’arbitro. Quanto all’ammenda la società fa rilevare l’eccessività della sanzione tenuto conto che nessun dirigente è stato oggetto di espulsione ne è stato squalificato ed in particolare i Sig.ri Cangianelli e Santavenere hanno posto in essere comportamenti di aiuto e protezione nei confronti del direttore di gara.
La Società appellante, se pur ritualmente convocata, non si è presentata all’udienza di discussione.
Osserva la Commissione che il reclamo proposto dalla Società San Donato Calcio deve essere respinto in quanto dagli atti ufficiale in possesso di questa Commissione risultano acclarati gli originali riferimenti del direttore di gara correttamente recepiti dal G.S. nella sua decisione.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di rigettare il ricorso dispone addebitarsi la tassa d’appello.
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