COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 23/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. ( PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SIG. COSIMO GIOVANNI FINO AL 31.05.2011) IN RELAZIONE ALLA GARA PLAY OUT A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO / CUS TERAMO DISPUTATA IL 14/05/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE C5 DI SERIE C1 (C.U. n° 66, DEL 17.05.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 23/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. ( PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SIG. COSIMO GIOVANNI FINO AL 31.05.2011) IN RELAZIONE ALLA GARA PLAY OUT A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO / CUS TERAMO DISPUTATA IL 14/05/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE C5 DI SERIE C1 (C.U. n° 66, DEL 17.05.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con reclamo proposto a mezzo fax la società A.S. Pro Calcetto Avezzano ha impugnato le decisioni di cui in epigrafe, chiedendone la totale riforma, con conseguente richiesta di omologazione del risultato conseguito sul campo. La Società controinteressata ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del reclamo in quanto pervenuto alla stessa alle ore 12.11 del 19.05.2011 e, quindi, oltre i termini consentiti dalla normativa federale, siccome abbreviati in relazione alle gare di play – off e play – out di cui al C.U. n° 120/A, F.I.G.C., del 17.1.2011. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto pervenuto a questo Comitato alle ore 12.14 del 19.05.2011 – e, cioè, oltre il termine perentorio previsto dalla normativa sopra richiamata – come si evince dal timbro in entrata apposto dal personale all’uopo incaricato, oltre che dal giornale fax allegato agli atti, che riporta l’orario di ricevimento con un numero di identificazione relativo alla provenienza della società che lo ha inviato. A nulla vale pertanto che l’orario indicato nel fax di spedizione della società Pro Calcetto Avezzano sia quello antecedente alle ore 12, in quanto bisogna fare esclusivamente riferimento a quello di ricevimento. A ciò aggiungasi che anche l’invio alla società controinteressata risulta essere effettuato oltre l’orario consentito, come si rileva dalla documentazione prodotta dalla predetta società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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