COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ HESPERIA NERETO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL GIOCATORE LELII SIMONE PER TRE TURNI; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 200,00) IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / MARTINSICURO, DISPUTATA IL 30/04/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. N° 63 DEL 05/05/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ HESPERIA NERETO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL GIOCATORE LELII SIMONE PER TRE TURNI; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 200,00) IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / MARTINSICURO, DISPUTATA IL 30/04/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. N° 63 DEL 05/05/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Hesperia Nereto ha impugnato i provvedimenti in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Lelii Simone perché a fine gara tentava di colpire con calci e pugni un calciatore avversario provocando una rissa generale e nei confronti della società perché a fine gara persone non autorizzate entravano indebitamente all’interno del recinto di gioco creando parapiglia tra tesserati. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni e ne ha chiesto le riduzioni in quanto il calciatore Lelii Simone reagiva ad una vistosa provocazione di un avversario. In relazione all’ammenda, la società ne ha chiesto la riduzione, deducendo che in campo entravano solo i genitori. Osserva la Commissione che la sanzione dell’ammenda deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata ai fatti addebitati mentre quella inflitta al calciatore Lelii Simone può essere lievemente ridotta non apparendo i fatti a lui contestati di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta a Lelii Simone a due gare confermando nel resto la sentenza impugnata. Dispone accreditarsi la tassa ove addebitata.
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