COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPAL LANCIANO E DEL TESSERATO SIG. DI MECO OTTAVIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PRECULSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALUNQUE RANGO O CATEGORIA DEL SIG. DI MECO OTTAVIO; PENALIZZAZZIONE DI DIECI PUNTI IN CLASSIFICA; AMMENDA € 1.000,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / MONTESILVANO CALCIO, DISPUTATA IL 3/4/11, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. N° 59 DEL 7/4/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPAL LANCIANO E DEL TESSERATO SIG. DI MECO OTTAVIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PRECULSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALUNQUE RANGO O CATEGORIA DEL SIG. DI MECO OTTAVIO; PENALIZZAZZIONE DI DIECI PUNTI IN CLASSIFICA; AMMENDA € 1.000,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / MONTESILVANO CALCIO, DISPUTATA IL 3/4/11, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. N° 59 DEL 7/4/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Spal Lanciano e il Sig. Di Meco Ottavio hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. perché a gara ultimata, nella zona antistante gli spogliatoi, il Sig. Di Meco Ottavio (nato il 7.7.1969) Dirigente della A.S.D. Spal Lanciano, facente funzione di custode, si rivolgeva a due calciatori del Montesilvano, che discutevano a forte voce tra loro, dicendo "state zitti". Alla risposta di uno dei due calciatori del seguente tenore: "stai zitto tu figlio di ………", il Di Meco rispondeva violentemente sferrando un pugno al calciatore Rybel Mark, colpendolo all'altezza dell'orecchio e facendolo cadere a terra con perdita momentanea dei sensi; inoltre l'altro calciatore, che provava ad allontanare il Di Meco, veniva colpito a sua volta con uno schiaffo che gli procurava un leggero stordimento. Hanno dedotto gli appellanti, anche in sede di audizione, che il tesserato avrebbe agito soltanto in difesa dei giocatori della Spal Lanciano e, comunque, l’eccessività delle sanzioni dovendo essere ricondotto il comportamento censurato nell’alveo della colpa lieve per eccesso di difesa. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo che il Di Meco avrebbe agito con violenza alla pesante provocazione verbale sopra riportata, che gli sarebbe stata rivolta da uno dei giovani calciatori. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice può essere ridotta in considerazione del fatto che il G.S. non ha tenuto in debito conto la circostanza, rilevante, che il Di Meco è passato alle vie di fatto solo dopo avere ricevuto una pesante ingiuria e che le lesioni subite dai giovani calciatori sono state fortunatamente contenute in alcuni giorni di malattia, senza particolari conseguenze. Appare, pertanto alla luce di tali considerazioni, più appropriata la sanzione della inibizione per anni cinque. Ritiene, peraltro, la Commissione che la sanzione dell’ammenda debba essere confermata in quanto congrua ed adeguata ai fatti accaduti, mentre quella della penalizzazione di dieci punti in classifica deve essere ridotta, in quanto eccessivamente afflittiva nei confronti della società Spal Lanciano, anche se oggettivamente responsabile del comportamento del proprio dirigente. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere al Sig. Di Meco Ottavio la sanzione dell’inibizione per anni cinque; delibera, inoltre di ridurre la sanzione della penalizzazione a cinque punti, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone, infine, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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