COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI RENATO CURI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.12 INFLITTA DAL G.S. ALL’ALLENATORE GABRIELE AUGUSTO IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO DEGLI ULIVI / JAGUAR, DISPUTATA IL 10/4/11, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. N° 60 DEL 14/4/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI RENATO CURI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.12 INFLITTA DAL G.S. ALL’ALLENATORE GABRIELE AUGUSTO IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO DEGLI ULIVI / JAGUAR, DISPUTATA IL 10/4/11, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. N° 60 DEL 14/4/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Poggio degli Ulivi R. Curi ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il Gabriele ingiuriato il direttore di gara, colpendo con un leggero schiaffo alla nuca senza conseguenze. La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione in quanto l’allenatore, pur avendo ingiuriato il direttore di gara, si sarebbe limitato ad attingere involontariamente l’arbitro solo per protestare contro alcune sue decisioni. L’arbitro dell’incontro, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, apparendo il gesto compiuto dal Gabriele non un vero e proprio atto di violenza, bensì semplicemente un atto inteso a richiamare l’attenzione dell’arbitro in merito ad alcune sue contestate decisioni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al Sig. Gabriele Augusto fino al 31.12.11, disponendo restituirsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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